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REGOLAMENTO DEL COMITATO ETICO

Art. 1 - Costituzione del Comitato Etico

E' costituito il Comitato Etico (CE) così come stabilito dall'Assemblea ex art. 48, organismo composto da sette componenti scelti tra persone di alto profilo etico. I componenti il CE sono eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni. La carica di componente il CE non è delegabile. Per tale carica e' previsto solo il rimborso, su richiesta, delle spese sostenute a piè di lista.

Art. 2 - Funzione del Comitato Etico

Al CE spetta "una funzione consultiva e propositiva affinchè la banca si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità", così come sono individuati dallo Statuto, in particolare dagli artt.4 e 5, nonchè nel rispetto del Codice Etico.

Art. 3 - Designazione dei candidati

Il Consiglio d'Amministrazione notifica ai soci il rinnovo del CE almeno quattro mesi prima della data prevista per l'Assemblea in cui avviene l'elezione affinchè possa aver luogo l'individuazione e la segnalazione dei candidati. I candidati possono essere designati dai soci e dai soci fondatori della Cooperativa verso la Banca Etica secondo queste modalità: ogni socio può segnalare alla propria circoscrizione territoriale di riferimento una o più candidature. La circoscrizione provvede poi, a seguito di una riunione del proprio Coordinamento, regolarmente convocata con questo specifico ordine del giorno e democraticamente condotta, a segnalare al Coordinamento di Area i primi tre candidati espressi dalla volontà dei soci. Il Coordinamento di Area, ricevute le segnalazioni dalle circoscrizioni locali, dopo aver convocato una regolare riunione con questo specifico ordine del giorno, vota tre candidati i cui nominativi vengono inviati al Consiglio di Amministrazione non oltre 45 giorni avanti la data dell'Assemblea in cui viene eletto il CE.
Il Comitato Etico può proporre candidature dei propri componenti uscenti, limitatamente alla durata di cui all'art.48 comma 1 dello Statuto della Banca Etica. Possono essere presentati candidati, accompagnati da almeno 100 firme di soci iscritti almeno da tre mesi.
I soci fondatori della Cooperativa verso la Banca Etica, a seguito di una riunione appositamente convocata, possono esprimere complessivamente tre candidati che devono comunicare al Consiglio d'Amministrazione della società non oltre 45 giorni avanti la data dell'Assemblea in cui viene eletto il CE. Ogni candidatura deve essere accompagnata da una scheda che presenti il profilo del candidato e da una dichiarazione preventiva dello stesso sulla sua disponibilità a ricoprire tale incarico.
I candidati devono conoscere e condividere i valori enunciati negli artt.4-5 dello Statuto di Banca Etica, nel manifesto della Finanza Etica e nel manifesto politico di Banca Etica.E' opportuno inoltre che abbiano una buona conoscenza del mondo economico e finanziario.
Il Consiglio d'Amministrazione mette a disposizione dei soci tutte le candidature di cui sopra almeno 30 giorni prima della data prevista per l'Assemblea nella quale avviene l'elezione del CE.

Art. 4 : Cause di incompatibilità

Per assicurare la necessaria trasparenza e indipendenza di giudizio, la nomina a membro del CE è incompatibile con i seguenti ruoli e incarichi:

  • componente del Consiglio d'Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Probiviri della Società;
  • Ministro, Sottosegretario di stato o Parlamentare nazionale o europeo;
  • Presidente, Assessore e Consigliere Regionale o Consigliere delle Provincie a Statuto Speciale;
  • Presidente o Assessore Provinciale;
  • Sindaco o Assessore di un Comune capoluogo di Provincia;
  • Presidente o Responsabile politico o legale a livello nazionale di organizzazioni di rappresentanza dei potenziali fruitori dell'attività della banca.
  • Non possono essere inoltre nominati membri del CE tutti coloro che abbiano rapporti di lavoro anche autonomo, collaborazioni e consulenze, con la società stessa .

Art.5 - Cause di ineleggibilità, di decadenza e di rinuncia

Non possono essere eletti alla carica di componente del CE coloro che abbiano subito condanne o abbiano procedimenti penali pendenti a proprio carico, che amministrino imprese od organizzazioni che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano o contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, e che si trovano comunque nelle condizioni ostative previste dal Codice Etico della Società. L'Assemblea pu' derogare alla disposizioni contenute nel precedente comma per ciò che attiene ai procedimenti penali o condanne relative a scelte di obiezione di coscienza o a reati colposi. Nel caso in cui un componente risulti assente ingiustificato per più di due volte consecutive alle riunioni del CE decade dall'incarico salvo contraria deliberazione dello stesso Comitato.Qualora un membro del CE sia chiamato a ricoprire uno degli incarichi o ruoli indicati nell'art.4, egli decade automaticamente. Qualora un membro del CE intenda rinunciare all'incarico deve darne pronta e motivata comunicazione al CE ed al Consiglio di Amministrazione affinchè quest'ultimo possa informarne i soci. L'integrazione del CE, in caso di rinuncia o di decadenza di uno dei membri, avviene nella prima assemblea dei soci utile.

Art. 6 - Cooptazione

In caso di cessazione di propri componenti per le cause di cui all'art. 5, il Comitato Etico può ripristinare il numero previsto di sette componenti cooptando fino ad un massimo di due persone tra i primi dei non eletti e che abbiano ottenuto almeno il 25% delle preferenze dell'Assemblea. La cooptazione dovrà essere comunicata dal presidente del Comitato, in forma scritta, all'interessato e da questi accettata. I componenti cooptati saranno confermati nell'incarico dalla prima Assemblea utile, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 del presente Regolamento.

Art. 7 - Presidenza

Il CE elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un Vicepresidente che durano in carica per l'intero mandato.

Art. 8 - Convocazione

Il CE si riunisce presso la sede della banca o presso altra sede previamente concordata tra i suoi membri, su convocazione del Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, del Vicepresidente.L'avviso di convocazione ai membri deve essere inviato - o via posta, o via fax o via posta elettronica - con almeno 15 giorni di anticipo dalla data di riunione e deve contenere l'ordine del giorno della stessa.Il CE si riunisce altresì per iniziativa di almeno la metà dei suoi componenti.

Art. 9 - Validità della riunione e delle delibere

Il CE è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.Le deliberazioni del CE sono valide se assunte dalla maggioranza assoluta dei membri presenti alla votazione.Qualora un membro del CE sia legato ad una realtà finanziata dalla banca, deve astenersi nel caso in cui il CE venga chiamato ad esprimersi su tale realtà.

Art. 10 - Scioglimento del Comitato

Il CE è sciolto qualora venga meno la maggioranza dei suoi componenti o vi sia una comprovata evidenza di impossibilità di funzionamento dello stesso Comitato. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad informare prontamente i soci di tale situazione e ad avviare la procedura prevista dall'art. 3 del presente regolamento per il rinnovo dell'organismo. La prima assemblea utile dichiara lo scioglimento del CE precedente e provvede alla elezione del nuovo CE.

Art. 11 - Segreteria e verbali

Il CE affida le funzioni di segreteria ad un/a segretario/a nominato dal Comitato stesso. Il/la segretario/a può anche essere persona esterna al CE. Il/la segretario/a, su mandato del Presidente, del Vicepresidente o della maggioranza dei componenti, cura la stesura dell'ordine del giorno, l'invio delle convocazioni, la redazione dei verbali delle riunioni, la conservazione degli atti e la trasmissione, in tempi brevi, di copia del verbale di ogni riunione, sottoscritta dal Presidente della seduta e dal segretario verbalizzante, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato dei Probiviri e al Collegio Sindacale della Società. Il CE determina le forme di pubblicizzazione a cui saranno sottoposti i propri verbali, fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di tutela della società bancaria.

Art. 12 - Compiti

Il CE, in quanto organismo di garanzia e di rappresentanza etica, vigila affinché ogni atto della società sia rispondente a quanto previsto dal Codice Etico e alle indicazioni di carattere generale fornite dall'Assemblea dei soci. A tal proposito può accedere alla documentazione, prodotta dagli organi e organismi della banca, necessaria affinché esso possa svolgere le funzioni attribuitegli.

Inoltre il CE:

collabora alla stesura del Codice Etico di Banca Etica ed al suo aggiornamento,
contribuisce alla definizione dei criteri metodologici e di indirizzo della banca,
risponde ad eventuali quesiti, posti da organi della societé, dalle circoscrizioni locali e coordinamenti di area dei soci, relativi alle materie inerenti le sue funzioni di garante etico;
può partecipare alle sedute del Consiglio d'Amministrazione;
può sottoporre al Consiglio d'Amministrazione:
proposte di modifiche o integrazioni allo Statuto, al Codice Etico ed ai regolamenti societari,
strumenti di formazione,da affiancare a quelli previsti dagli altri organi della banca, indirizzati agli operatori e agli amministratori della società,
collaborazioni con istituti e centri di ricerca italiani ed esteri,
studi ed analisi sull'evoluzione del concetto di investimento o di finanziamento etico anche in relazione con quanto avviene all'estero.
Ogni osservazione del CE, comprensiva di eventuali proposte di adeguamento, è inviata in forma scritta al Consiglio di Amministrazione che la esamina nella prima seduta utile e in merito alla quale è tenuto a rispondere per iscritto. Qualora l'osservazione coinvolga altri organi ed organismi della banca, questi dovranno essere preventivamente interpellati dal Comitato al fine di esporre le motivazioni delle proprie scelte o azioni.

Art. 13 - Informazione ai soci e relazione annuale

In attuazione all'art. 48 dello Statuto, il CE "della sua attività informa l'Assemblea degli azionisti una volta all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio" redigendo una relazione, sottoscritta da tutti i suoi componenti, che deve essere inviata a tutti i soci in tempo utile prima dell'Assemblea di approvazione del bilancio. Il CE comunque invierà almeno ogni quattro mesi una comunicazione ai soci inerente la propria attività utilizzando gli strumenti informativi della società.

Art. 14 - Strumenti operativi

Banca Etica, per lo svolgimento delle funzioni del CE, mette a disposizione un servizio di segreteria organizzativa e si impegna a fornire le risorse economiche necessarie.