Dimensione del testo
ALTO CONTRASTO (CHIARO)
ALTO CONTRASTO (SCURO)
FONT ACCESSIBILI

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Il Regolamento europeo 2019/2088 è entrato in vigore il 10 marzo 2021 e, oltre a imporre norme comuni a diverse categorie di operatori finanziari sulla divulgazione di informazioni sui temi di sostenibilità, contiene una definizione di “investimento sostenibile”:

“investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali”.

 

Inoltre il regolamento definisce due tipologie di “prodotti finanziari sostenibili”: 

  1. i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali (cosiddetti “prodotti Art.8”), intesi come prodotti che sono stati costruiti tenendo in considerazione almeno un criterio di sostenibilità (ad esempio: se applicano l’approccio delle esclusioni, oppure la strategia best-in-class, etc.);
  2. i prodotti che hanno come obiettivo investimenti sostenibili, definiti come sopra (cosiddetti “prodotti Art. 9”).

 

Gli operatori che vogliono classificare i propri prodotti in una o nell’altra categoria sono tenuti a chiarire come i prodotti rispettano le caratteristiche di sostenibilità, oppure come raggiungono gli obiettivi d’investimento sostenibile.

 

La prassi di mercato ha poi definito una terza tipologia di prodotto, non identificata dalla normativa: sono i prodotti “Art.8 plus”, cioè prodotti ufficialmente categorizzati come “Art.8” ma che contengono al loro interno una minima quota di “investimenti sostenibili” così come definiti dal Regolamento SFDR.

I prodotti “Art.8 plus” e i prodotti “Art.9” sono gli unici adatti a soddisfare le preferenze di sostenibilità dei clienti che dichiarano di preferire prodotti finanziari con una quota minima di investimenti sostenibili ai sensi del Reg. 2019/2088.