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FAQ

Come si calcola l’imposta di bollo per i prodotti finanziari?

1. Normativa di riferimento

L’imposta di bollo sui prodotti finanziari è disciplinata da:

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 13, comma 2-ter;
  • Decreto “Salva Italia” (D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011);
  • Circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate;
  • Parere ABI n. 1376 del 10/07/2023.

2. Aliquota e modalità di calcolo

L’imposta si applica annualmente in misura proporzionale:

  • Aliquota: 0,20% annuo (cioè 2 per mille) sul valore dei prodotti finanziari.
  • Importo massimo: € 14.000 per soggetti diversi da persone fisiche (es. società).
  • Importo minimo: non previsto, si applica anche per importi esigui.

Se il saldo finale , alla fine del periodo di rendicontazione, è pari a zero e:

  • Non c’è stato alcun movimento nel periodo, e anche il saldo iniziale era pari a zero → nessuna imposta;
  • Ci sono stati movimenti nel periodo→ imposta fissa di 1 euro per ciascuna comunicazione;
  • il rapporto è stato estinto→ imposta proporzionale per il periodo o fissa di 1 euro se saldo a zero ma con movimenti.

3. Valore di riferimento

L’imposta si calcola su:

  • Valore di mercato dei prodotti a fine trimestre;
  • In mancanza, valore nominale o di rimborso;
  • Per i titoli di Banca Etica: valore nominale + sovrapprezzo.

4. Quali strumenti sono soggetti al bollo

L’imposta si applica su:

  • Dossier titoli e conti deposito vincolati/non vincolati;
  • Azioni, obbligazioni, ETF, derivati, fondi comuni (italiani ed esteri);
  • Polizze unit-linked e index-linked;
  • Fondi pensione aperti e chiusi (con eccezioni).

Sono esclusi:

  • Polizze vita di ramo I;
  • Fondi pensione individuali paneuropei (PEPP);
  • Fondi sanitari;
  • Strumenti detenuti da soggetti esenti (vedi punto 5).

5. Chi è esente dall’imposta di bollo

Fino al 31 dicembre 2025, sono esenti:

  • ONLUS iscritte nei registri previsti;
  • ODV (Organizzazioni di Volontariato);
  • APS (Associazioni di Promozione Sociale);
  • ETS iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
  • ASD e altri enti sportivi iscritti al RASD.

Dal 1° gennaio 2026:

  • L’esenzione non si applicherà più alle ONLUS (che saranno abrogate);
  • Resterà in vigore per gli enti sportivi iscritti al RASD;
  • Gli ETS iscritti al RUNTS (compresi le cooperative sociali) continueranno a beneficiare dell’esenzione generalizzata su tutti gli atti, documenti e comunicazioni.

6. Modalità di pagamento

  • L’imposta è versata dalla banca per conto del cliente;
  • L’importo è addebitato direttamente sul conto corrente collegato al dossier titoli;
  • L’addebito è trimestrale;
  • L’imposta è riportata in modo trasparente nell’estratto conto trimestrale.

Siamo a tua disposizione per offrirti la nostra consulenza, puoi richiederla qui https://www.bancaetica.it/booking/