Come si calcola l’imposta di bollo per i prodotti finanziari?
1. Normativa di riferimento
L’imposta di bollo sui prodotti finanziari è disciplinata da:
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 13, comma 2-ter;
- Decreto “Salva Italia” (D.L. n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011);
- Circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate;
- Parere ABI n. 1376 del 10/07/2023.
2. Aliquota e modalità di calcolo
L’imposta si applica annualmente in misura proporzionale:
- Aliquota: 0,20% annuo (cioè 2 per mille) sul valore dei prodotti finanziari.
- Importo massimo: € 14.000 per soggetti diversi da persone fisiche (es. società).
- Importo minimo: non previsto, si applica anche per importi esigui.
Se il saldo finale , alla fine del periodo di rendicontazione, è pari a zero e:
- Non c’è stato alcun movimento nel periodo, e anche il saldo iniziale era pari a zero → nessuna imposta;
- Ci sono stati movimenti nel periodo→ imposta fissa di 1 euro per ciascuna comunicazione;
- il rapporto è stato estinto→ imposta proporzionale per il periodo o fissa di 1 euro se saldo a zero ma con movimenti.
3. Valore di riferimento
L’imposta si calcola su:
- Valore di mercato dei prodotti a fine trimestre;
- In mancanza, valore nominale o di rimborso;
- Per i titoli di Banca Etica: valore nominale + sovrapprezzo.
4. Quali strumenti sono soggetti al bollo
L’imposta si applica su:
- Dossier titoli e conti deposito vincolati/non vincolati;
- Azioni, obbligazioni, ETF, derivati, fondi comuni (italiani ed esteri);
- Polizze unit-linked e index-linked;
- Fondi pensione aperti e chiusi (con eccezioni).
Sono esclusi:
- Polizze vita di ramo I;
- Fondi pensione individuali paneuropei (PEPP);
- Fondi sanitari;
- Strumenti detenuti da soggetti esenti (vedi punto 5).
5. Chi è esente dall’imposta di bollo
Fino al 31 dicembre 2025, sono esenti:
- ONLUS iscritte nei registri previsti;
- ODV (Organizzazioni di Volontariato);
- APS (Associazioni di Promozione Sociale);
- ETS iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
- ASD e altri enti sportivi iscritti al RASD.
Dal 1° gennaio 2026:
- L’esenzione non si applicherà più alle ONLUS (che saranno abrogate);
- Resterà in vigore per gli enti sportivi iscritti al RASD;
- Gli ETS iscritti al RUNTS (compresi le cooperative sociali) continueranno a beneficiare dell’esenzione generalizzata su tutti gli atti, documenti e comunicazioni.
6. Modalità di pagamento
- L’imposta è versata dalla banca per conto del cliente;
- L’importo è addebitato direttamente sul conto corrente collegato al dossier titoli;
- L’addebito è trimestrale;
- L’imposta è riportata in modo trasparente nell’estratto conto trimestrale.
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